Normativa smaltimento toner esausti

Smaltimento toner esausti: procedimento, normativa e sanzioni

La legge obbliga oggi tutte le aziende, siano esse piccole o grandi, ad una corretta gestione dei rifiuti speciali da stampa informatica esausti, tra cui i toner usati, in quanto considerati rifiuti pericolosi, in grado di creare seri problemi alla salute e all’ambiente. Conoscere la normativa è importante, se non si vogliono rischiare sanzioni, anche pesanti.

Il produttore del rifiuto è responsabile di tutto il ciclo di smaltimento del toner, che deve essere affidato a operatori specializzati, dal momento in cui esso viene sostituito a quello in cui ottiene la prova documentata del suo corretto smaltimento. A stabilirlo è il D.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede sanzioni, sia civili che penali, in caso di inosservanza della normativa.

Responsabile della gestione del rifiuto è colui che lo produce, ovvero “chi lo genera con la sua attività produttiva“, sia esso una piccola o grande azienda. 
La responsabilità sussiste anche nel caso il rifiuto sia stato prodotto da apparecchiature a noleggio

Lo smaltimento dei toner esausti può essere tuttavia affidato a ditte autorizzate, iscritte all’albo e provviste di regolare autorizzazione regionale.

Il ritiro avviene in appositi centri di raccolta, dove le aziende depositano i toner esauriti, una volta avvolti in un imballo di plastica e riposti in appositi contenitori con coperchio e sigillo di colore verde brillante chiamati Eco Box per un periodo massimo di 12 mesi. Lo scopo è impedire la fuoriuscita e dispersione di materiale inquinante (polveri sottili e liquidi).

La responsabilità delle aziende, tuttavia, non si esaurisce con l’affidamento del rifiuto alla ditta autorizzata. Secondo la normativa per lo smaltimento toner esausti, il produttore del rifiuto deve ricevere la prima copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR), volta a certificare l’avvenuta presa in carico del rifiuto e la quarta, attestante l’avvenuto smaltimento, che deve essere restituita al produttore entro 90 giorni dalla consegna. Tali documenti dovranno essere conservati per 5 anni, segnalando nello spazio riservato alle annotazioni l’esonero dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

 

Le sanzioni previste dalla legge

In caso di trasgressione è prevista una sanzione amministrativa di carattere pecuniario (da € 2.600 a € 15.500 per rifiuti non pericolosi e da € 15500 a € 93000 per i rifiuti pericolosi) o una sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Le multe, in caso di reato, possono trasformarsi in sanzioni penali a carico del titolare o amministratore dell’impresa e/o del responsabile tecnico.

 

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